Imposta sulle seconde case: gli immigrati esentati per l’anno 2006
lunedì 18 giugno 2007 di exeo
Il governo: no alle tasse sul lusso, «La Sardegna non può imporle»
"La tassa è illegittima:il governo ricorrerà alla Corte Costituzionale".
Lo ha detto Padoa-Scioppa, rispondendo in commissione Bilancio a un’interrogazione: "la Regione non può imporre tasse."
«Le imposte regionali sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, l’imposta regionale sulle seconde case adibite ad uso turistico e l’imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto, non appaiono in sintonia con le previsioni costituzionali. In assenza di un intervento-quadro statale, la Regione Sardegna, non avendo una competenza esclusiva e piena in materia tributaria, non ha la facoltà di istituire nuovi tributi».
«Il governatore - fanno sapere fonti della presidenza della regione - si riserva di esprimere la sua opinione non appena avrà esaminato con attenzione la risposta». Anche se, «è chiaro che Padoa-Schioppa non ha ragione e resisteremo con tutte le nostre forze». [...]
Come previsto in un precedente articolo arrivano ulteriori bordate ad una legge debole, vagamente razzista e classista.
Debole perchè, da che mondo è mondo, alle colonie non è concesso legiferare... inoltre far pagare l’imposta sulla seconda casa solo ai non-residenti è una norma inefficace e, sicuramente, infelice.
Classista perchè non essendo basata sul reddito o sul patrimonio favorisce esclusivamente la speculazione e l’evasione fiscale, anche quella isolana.
Alcuni dati:
Imposta sulle seconde case ad uso turistico.
Fonte: www.regione.sardegna.it
L’articolo 3 della legge regionale n. 4/06 ha introdotto l’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.
Oggetto dell’imposizione sono gli immobili residenziali ubicati in Sardegna nella fascia di tre chilometri dalla battigia marina di proprietà, o posseduti in forza di locazione finanziaria o altro diritto reale, da parte di soggetti fiscalmente domiciliati fuori da territorio regionale.
L’imposta è calcolata in relazione alle dimensione dell’immobile, infatti la superficie di riferimento è quella misurata a filo dei muri interni che andrà rapportata alle imposte previste dalla legge per le diverse fasce dimensionali.
I termini ordinari di pagamento vanno dal 1° al 30 novembre di ogni anno. Eccezionalmente, per il solo anno 2006, i termini di pagamento sono stati differiti nel periodo compreso dal 1° al 20 giugno 2007, per consentire all’Agenzia RAS per le Entrate di effettuare un censimento degli immobili e per convenzionare forme facilitate di pagamento.
Attualmente è prevista l’esenzione per i nati in Sardegna, per i relativi coniugi e per i loro figli.
L’Agenzia, ultimato il censimento immobiliare, ha iniziato l’attività divulgativa, inviando le prime cinquemila note informative ai destinatari dell’imposta. Nell’arco di tre settimane verranno raggiunti tutti i soggetti individuati, i quali avranno la possibilità di informare l’Agenzia sul diritto ad eventuali esenzioni o sulle modifiche della proprietà o del possesso, nel frattempo intervenuti.
Al fine di agevolare le modalità di pagamento, l’Agenzia ha stipulato con l’Agenzia delle Entrate (nazionale), una convenzione che consente il pagamento dell’imposta con il modello F 24. Detta modalità di pagamento consente, fra l’altro, di pagare l’imposta regionale mediante compensazione con eventuali altri crediti tributari o contributivi.
Il codice tributo da utilizzare per il pagamento è il n. SC15 nella sezione erario.
Imposte sulle seconde case ad uso turistico: risposte alle domande più frequenti
fonte: www.regione.sardegna.it
D. E’ possibile rateizzare il pagamento dell’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico?
R. No.
D. Ho elevati crediti d’imposta. Posso compensare tale crediti con quanto dovuto per l’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.
R. Si.
D. Come si calcola la superficie per filo interno di muro? R. E’ misurata sul filo interno dei muri perimetrali, esclusi i muri perimetrali esterni, incluse le superfici coperte ed escluse le superfici aperte (balconi, verande, cortili, ecc).
D. Il mio appartamento ha una cantina, nel calcolo della superficie per filo interno di muro si considera tale superficie?
R. Se la cantina è abitabile, per cui la sua categoria catastale è A, la superficie va sommata a quella dell’appartamento.
D. L’appartamento sito nel comune di Budoni é stato acquistato a corpo e non a mq, per cui devo calcolare la superficie solo del calpestabile? Inoltre l’appartamento é stato rogitato l’8.8.2006 per cui devo considerare i 5/12 dell’imposta?
R. La superficie dell’immobile soggetto all’imposta è misurata sul filo interno del muro (le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato); dove per “filo interno dei muri” si considerano tutte le superfici calpestabili del fabbricato (indicate nei dati catastali) ad eccezione delle verande, balconi, ecc.
Per quanto riguarda il suo secondo quesito circa i 5/12 dell’imposta, la Legge Regionale dell’11 maggio 2006 n.4, prevede che “L’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratta la titolarità della proprietà o degli altri diritti reali; a tal fine il mese durante il quale la titolarità si è protratta per almeno quattordici giorni è computato per intero […]”; per tali motivazioni lei deve pagare l’imposta per 5/12.
D. Dove trovo le modalità di pagamento e le scadenze dell’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico?
R. Il termine di pagamento relativo al periodo d’imposta 2006 previsto per legge dal 1 al 30 novembre di ogni anno, è stato differito (sottolineo per il solo periodo d’imposta 2006), con delibera regionale, al periodo che compreso tra il 1° ed il 20 giugno 2007. Per quanto riguarda la modalità di pagamento l’imposta si deve pagare utilizzando il modello F24 e indicando il codice tributo SC15 nella sezione “Erario”. Gli interessati, comunque, riceveranno dall’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate una comunicazione a mezzo posta contenente un modulo informativo in cui sono indicate tutte le caratteristiche dell’unità o delle unità immobiliari oggetto del tributo, e le modalità per il corretto pagamento dell’imposta in riferimento.
D. Sono proprietario di un’abitazione ubicata nel Comune di Olbia adibita a seconda casa, chiedo ora come si stabilisce l’appartenenza o meno alla fascia di 3 Km dalla costa: si deve misurare la lunghezza della strada dalla costa fino all’abitazione , oppure si deve misurare in linea d’aria? Comunque in entrambi i casi ci sarà un ufficio comunale o chi per esso che farà sapere ai proprietari di questi immobili se e come si dovrà pagare il tributo?
R. La distanza dalla linea di battigia marina è misurata in linea d’aria. Nel sito dell’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate può essere consultata la carta tematica indicante la fascia dei tre chilometri e dei trecento metri dalla battigia marina. In questo modo lei stesso potrà verificare se la sua abitazione rientra all’interno della fascia. Se la sua abitazione rientra nella fascia in oggetto riceverà dall’Agenzia una comunicazione dell’esistenza dell’imposta, delle cause di esenzione e delle modalità di pagamento.
D. Sono residente a Roma e sono proprietario di un’abitazione sita in Sardegna adibita a seconda casa, se non ricevo la comunicazione dall’Agenzia R.A.S. per le Entrate non devo pagare l’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico?
R. La comunicazione è solo informativa e ha lo scopo di facilitare il contribuente nell’adempimento dell’obbligo tributario.
D. Possono essere applicate ai fini dell’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico le agevolazioni previste dall’art. 66 della legge n. 342/2000 e dall’art 24 della legge n. 497/1978 ai fini IVA, IIDD, imposta di registro. In particolare, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia possono usufruire dell’esenzione dal pagamento dell’imposta per abitazione principale, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’immobile di proprietà in Sardegna come dimora abituale?
R. La legge n. 4/2006 non fa alcun riferimento a particolari agevolazioni al personale delle Forze armate o delle Forze di polizia e non è possibile estendere le esenzioni previste dall’art. 66 della legge n. 342/2000 e dall’art. 24 della legge n. 497/1978
D. Il comma 16, art. 3, della legge n. 4/2006 dispone che l’imposta si applichi a far data dal mese di giugno 2006, pertanto l’importo da pagare per l’anno 2006, per fabbricati di superficie fino a 60 metri quadri, è pari ad € 525,00 (mesi 7) e non di € 900,00?
R. L’imposta è dovuta annualmente a decorrere dall’entrata in vigore della legge, in questo caso per tutto il 2006. Il riferimento alla quota di possesso è riferito esclusivamente a variazioni che intercorrono durante l’anno (es. cessione di fabbricato, cambio di residenza).
D. Per l’anno 2006 l’unità immobiliare di mia proprietà sita entro i tre chilometri dalla battigia marina non possedeva i requisiti di abitabilità, devo pagare l’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico?
R. Per poter usufruire dell’esenzione dal pagamento dell’imposta si richiede il certificato di inagibilità rilasciata dall’ufficio tecnico del comune indicante inoltre della durata presunta della stessa.
D. Sono figlio di sardo ma mio padre, che era nato in Sardegna, è deceduto; mi posso considerare esente?
R. Si, l’esenzione per figlio di nato in Sardegna non decade con la morte del genitore sardo. E’ necessario compilare e rinviare all’Agenzia RAS per le Entrate la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, situata nella parte inferiore del Mod. MDC. 06, indicando il nome e il codice fiscale (o l’indicazione del luogo e la data di nascita) del genitore che da diritto all’esenzione. E’ necessario allegare a detta dichiarazione una copia del documento di identità del dichiarante.
D. Sono proprietario in regime di comunione dei beni con mia moglie, la tassa va divisa tra me i mia moglie?
R. Ogni contribuente paga la propria quota d’imposta dovuta in proporzione alla quota di possesso dell’unità immobiliare oggetto dell’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.
D. Sono comproprietario con mia moglie della casa in Sardegna. Abbiamo ricevuto entrambi l’informativa dall’Agenzia della Regione Sardegna per le Entrate. Possiamo pagare con un unico mod. F24?
R. Si, ogni comproprietario può pagare per gli altri comproprietari ma deve dare comunicazione dell’avvenuto pagamento per conto anche di altri inviando all’Agenzia della RAS per le Entrate il modulo per il pagamento plurimo.
L’invio può avvenire:
• a mezzo posta al seguente indirizzo: Agenzia della R.A.S. per le Entrate, via XXIX novembre 23, 09123 Cagliari;
• via fax al numero 070/6068017;
• via e-mail all’indirizzo agenziaentrate@regione.sardegna.it
exeo
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