il Piano paesaggistico è in salvo
venerdì 16 marzo 2007 di exeo
E, secondo i giudici dell’ufficio per il referendum, è proprio uno dei motivi che la Corte Costituzionale ha indicato come sufficienti per la bocciatura del quesito. Perché l’elettore non sarebbe libero di orientarsi autonomamente sulle singole disposizioni contenute nel provvedimento. In sostanza i giudici fanno intendere che un quesito mirato e non sull’intero piano sarebbe ammissibile.
Sono queste in sintesi le motivazioni (una decina di pagine in tutto) con le quali viene affossata la richiesta del referendum proposta dalla Cdl e in particolare da Forza Italia e dal deputato sardo Mauro Pili.
Secondo i giudici, «la Corte costituzionale ha avuto modo di far riferimento, anche di recente e persino a proposito di proposte referendarie articolate con quesiti unitari su più commi di un’unica norma di legge, all’esigenza non opprimibile che gli elettori siano sempre lasciati liberi di orientarsi autonomamente e, in ipotesi, in modo differenziato sull’abrogazione delle singole disposizioni coinvolte nella consultazione, se aventi carattere non omogeneo e se non rispondenti ad una matrice sostanzialmente unitaria».
UN QUESITO REFERENDARIO unico, si legge nelle motivazioni. «in simili ipotesi, al pari di quanto può avvenire quando il quesito da sottoporre al corpo elettorale contiene formalmente una pluralità di domande eterogenee, non può essere ricondotto alla logica dell’articolo 75 della Costituzione, e comporta uno sicuro, allontanamento dagli scopi in vista dei quali l’istituto del referendum è stato introdotto, come strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare».
Ed è proprio il caso del piano paesaggistico regionale, secondo i giudici dell’ufficio per il referendum. «Il Piano paesaggistico regionale - scrivono nelle motivazioni - adottato dalla Giunta regionale è in realtà un atto particolarmente articolato, contenente disposizioni eterogenee e, comunque, in gran parte differenziate, senz’altro non riconducibili ad un unico principio ispiratore».
Del resto sottolinea l’ufficio per il referendum «l’inammissibilità del referendum si ricollega, quindi, alla richiesta di abrogazione della deliberazione nella sua totalità, fatta attraverso un quesito unitario nonostante la pluralità e non omogeneità della materia in discussione». Tale quesito, in sostanza, comporta l’impossibilità per il cittadino di esprimere liberamente, nel senso sin qui precisato, la sua determinazione del voto su argomenti e disposizioni del tutto diversi».
E su questo le polemiche non mancheranno.
Fabrizio Meloni - fonte: il Sardegna
exeo
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